L'Agenzia delle Entrate ha contestato a una società, con sede legale in Svizzera, l'**esterovestizione fiscale**, sostenendo che operasse di fatto in Italia e fosse controllata da una società italiana. Per questo motivo, l'Agenzia ha emesso un avviso di accertamento per maggiori imposte (Ires, Iva, Irap). La società ha impugnato l'atto, e i giudici tributari di primo e secondo grado hanno annullato l'accertamento, ritenendo infondate le presunzioni di esterovestizione. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso in Cassazione. Tuttavia, durante il processo, le parti hanno raggiunto un accordo transattivo. La Corte di Cassazione ha quindi dichiarato estinto il giudizio, senza entrare nel merito della questione, e ha compensato le spese legali tra le parti.
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