Una banca austriaca ha chiesto al Fisco italiano il rimborso parziale delle ritenute subite sugli interessi di titoli di Stato. La banca ha invocato la convenzione contro le doppie imposizioni, affermando di essere il beneficiario effettivo di tali somme. L'Agenzia delle Entrate ha rifiutato il rimborso, sostenendo che la banca non avesse provato tale qualità e che i fondi appartenessero alla sua stabile organizzazione in Italia. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Fisco. I giudici hanno stabilito che la qualità di beneficiario effettivo può essere dimostrata tramite prove indirette, come relazioni di revisione indipendenti e dati di camere di compensazione internazionali. Inoltre, spettava all'amministrazione finanziaria dimostrare il collegamento dei titoli con la sede italiana, prova mai fornita. Vince la banca, che ottiene il rimborso e il pagamento delle spese legali.
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