Un figlio (poi rappresentato dalla propria erede) ha contestato due finte compravendite immobiliari effettuate dal padre defunto a favore dei nipoti, sostenendo che si trattasse in realtà di donazioni che ledevano la sua quota di eredità. Ha quindi proposto un'azione di riduzione per lesione di legittima. La Corte di Cassazione ha confermato che il figlio, agendo per tutelare la propria quota di riserva, va considerato come "terzo" rispetto ai contratti simulati. Di conseguenza, egli può dimostrare la simulazione senza i limiti di prova previsti per le parti contraenti. Inoltre, la Corte ha accolto il ricorso dell'erede del figlio stabilendo che un assegno ricevuto dalla madre dopo la morte del padre, proveniente da fondi personali di quest'ultima, non deve essere sottratto dalla massa ereditaria del padre. La sentenza è stata cassata con rinvio su questo specifico punto.
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