Una compagnia assicurativa, designata dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada, ha risarcito un danneggiato per un sinistro causato da un veicolo non assicurato. Successivamente, ha esercitato l'azione di regresso FGVS contro il proprietario e il conducente del veicolo per recuperare la somma versata. I responsabili si sono opposti, sostenendo la mancanza di prova del debito. La Corte di Cassazione ha rigettato il loro ricorso, confermando che l'azione di regresso fa sorgere un nuovo diritto in capo all'impresa e che la transazione con il danneggiato è opponibile ai responsabili non assicurati, ritenendo inammissibili le loro censure sulla valutazione delle prove.
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