Una contribuente, socia di una società a ristretta base sociale, impugna un avviso di accertamento IRPEF basato sulla presunzione di distribuzione di utili non dichiarati. La sua difesa principale si fondava sulla nullità dell'accertamento presupposto, notificato a una società già cancellata dal registro imprese. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha dichiarato il suo ricorso inammissibile. Il principio chiave è la mancata **riproposizione eccezioni in appello**: la contribuente, non costituendosi nel secondo grado di giudizio, ha di fatto abbandonato la sua argomentazione difensiva. Di conseguenza, non poteva più sollevarla in Cassazione. La socia ha perso la causa non nel merito, ma per un errore procedurale decisivo.
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