Una contribuente si oppone a un'intimazione di pagamento, sostenendo l'invalidità delle notifiche. L'Agente della Riscossione produce in giudizio le copie fotostatiche delle relate di notifica, ma la contribuente le contesta affermando che gli originali non esistono. La Corte di Cassazione stabilisce un principio fondamentale: se si contesta non la semplice conformità della copia all'originale, ma l'esistenza stessa del documento originale, il semplice disconoscimento non è sufficiente. In questo caso, è obbligatorio avviare un procedimento specifico, la **querela di falso**, per dimostrare che il documento è stato creato artificialmente. Non avendolo fatto, la contribuente perde la causa e le fotocopie sono considerate prove valide.
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