La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un contribuente che contestava la validità di cartelle esattoriali basandosi sul generico disconoscimento delle copie fotostatiche delle relate di notifica. La Corte ha chiarito che, ai sensi dell'art. 2719 c.c., il Disconoscimento non può essere vago, ma deve indicare specificamente gli elementi di difformità rispetto all'originale. Poiché la contestazione era priva di dettagli concreti, le notifiche effettuate tramite raccomandata e PEC sono state ritenute valide, confermando la legittimità dei crediti vantati dagli enti previdenziali e assicurativi.
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