Una società ha impugnato il preavviso di iscrizione ipotecaria emesso dall'agente della riscossione per debiti tributari e sanzioni amministrative. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della società, confermando che l'iscrizione ipotecaria non costituisce un atto di esecuzione forzata e, pertanto, non richiede la preventiva notifica dell'avviso di intimazione. Inoltre, la Corte ha chiarito che l'omessa tempestiva impugnazione delle cartelle di pagamento presupposte, regolarmente notificate, preclude qualsiasi contestazione successiva sul merito del debito. Infine, la contestazione della conformità delle copie dei documenti prodotti in giudizio dall'agente della riscossione non può essere generica, ma deve indicare specificamente le difformità rispetto all'originale.
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