Un professionista si vede respingere l'insinuazione al passivo di un fallimento. Il suo ricorso in Cassazione è inizialmente dichiarato improcedibile per un presunto ritardo. Il professionista dimostra un errore di fatto della Corte sulla data di deposito dell'atto impugnato. La Cassazione revoca la precedente ordinanza ma, riesaminando il caso, dichiara il ricorso originario comunque inammissibile per altri motivi di diritto, legati alla genericità delle censure.
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