L'Azienda ha impugnato l'accertamento dell'Ente Previdenziale che qualificava come lavoro giornalistico subordinato l'attività di tre dipendenti, addetti alla redazione di comunicati, rassegne stampa e relazioni con i media. L'Azienda sosteneva si trattasse di semplice marketing e contestava vizi formali del verbale ispettivo. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che l'attività svolta era di natura giornalistica e che la subordinazione, seppur attenuata dalla creatività tipica della professione, era dimostrata dall'inserimento stabile dei lavoratori nell'organizzazione aziendale. Di conseguenza, sussiste l'obbligo di iscrizione e versamento dei contributi previdenziali all'Ente Previdenziale, a prescindere dall'inquadramento formale o dal contratto collettivo applicato.
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