Una società operante nel settore dei tabacchi impugna un atto dell'Agenzia delle Dogane che recuperava l'IVA su presunte esportazioni extra-UE, riqualificate come cessioni nazionali. Il fulcro della lite riguarda la legittimità della motivazione dell'avviso di accertamento, basata sul rinvio ad atti di un'indagine penale non integralmente allegati. La Corte di Cassazione respinge il ricorso, affermando che la motivazione per relationem è valida se riproduce il contenuto essenziale degli atti richiamati, garantendo il diritto di difesa. I giudici chiariscono inoltre che il messaggio doganale elettronico di uscita non costituisce prova legale assoluta dell'esportazione, potendo essere superato da presunzioni contrarie dell'Amministrazione. La Suprema Corte conferma la pretesa erariale, ribadendo che il formalismo dell'allegazione cede il passo alla sostanziale conoscibilità dei fatti contestati.
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