L'Agenzia delle Entrate contestava a un'Azienda l'applicazione di prezzi inferiori al "valore normale" (il prezzo di mercato) nelle operazioni di transfer pricing con le sue filiali estere, per l'IRAP 2004. La Commissione Tributaria Regionale aveva dato ragione all'Azienda, ritenendo che l'Agenzia non avesse provato l'elusione fiscale. La Cassazione ha ribaltato questa decisione. Ha chiarito che la norma sul transfer pricing non è una clausola antielusiva: l'Amministrazione non deve provare l'intento elusivo, ma solo l'esistenza di transazioni a prezzi non di mercato. Spetta all'Azienda dimostrare che i prezzi erano "normali". Tuttavia, la Cassazione ha accolto il ricorso dell'Azienda per un vizio procedurale: l'accertamento non era "a tavolino" e, quindi, l'Azienda aveva diritto a un contraddittorio preventivo non rispettato. La causa è stata decisa nel merito a favore dell'Azienda.
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