L'Agenzia delle Entrate ha contestato a due società, una svizzera e una britannica, il mancato versamento di imposte Ires e Irap per l'anno 2006. L'Amministrazione finanziaria sosteneva che le società fossero in realtà residenti in Italia (fenomeno di **estero-vestizione**), controllate da una società italiana, e quindi soggette alla tassazione italiana. I giudici di primo e secondo grado hanno respinto l'accertamento fiscale, ritenendo infondate le presunzioni di estero-vestizione. L'Agenzia ha proposto ricorso in Cassazione. Durante il procedimento, le parti hanno raggiunto un accordo transattivo. La Corte di Cassazione ha quindi dichiarato estinto il giudizio per rinuncia al ricorso da parte dell'Agenzia delle Entrate, compensando le spese legali tra le parti. Non è stato dovuto il doppio contributo unificato.
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