L'Agenzia delle Entrate ha contestato a un'Azienda la mancata annotazione di corrispettivi, l'indeducibilità di costi e la simulazione di una compravendita immobiliare, emettendo avvisi di accertamento per Iva, Ires e Irap. L'Azienda, successivamente fallita, ha impugnato tali atti. La Corte di Cassazione ha chiarito i limiti dell'**inutilizzabilità documentazione fiscale**: la semplice mancata produzione non basta, serve un rifiuto sostanziale e intenzionale. Ha inoltre stabilito che i giudizi relativi agli ammortamenti immobiliari dovevano essere sospesi, in attesa della definizione della causa principale sull'effettività della compravendita immobiliare. La Corte ha accolto parzialmente i ricorsi dell'Azienda e dell'Agenzia, rinviando le cause per un nuovo esame.
Continua »