Un Creditore ha cercato di riscuotere un debito dal Comune. Il Comune si è opposto, sostenendo che il credito fosse stato ceduto a una terza società e quindi estinto. Una precedente sentenza civile del 2008 aveva già accertato l'inesistenza di questa cessione del credito, con conseguente "efficacia del giudicato civile". Successivamente, una sentenza penale di proscioglimento del 2009 sembrava suggerire l'esistenza della cessione. La Corte di Cassazione ha stabilito che il giudicato civile del 2008 prevale. La sentenza penale, essendo un proscioglimento e non avendo coinvolto il Creditore come parte, non aveva efficacia vincolante né valore di prova atipica. Il ricorso del Comune è stato rigettato, confermando il diritto del Creditore a procedere con l'esecuzione forzata.
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