Un Contribuente ha impugnato un avviso di accertamento IMU notificato da un Ente Locale tramite Posta Elettronica Certificata (PEC). Il Contribuente contestava la validità della notifica, sostenendo che l'allegazione di una copia informatica di un documento analogico senza attestazione di conformità rendesse la notifica inesistente. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha stabilito che eventuali irregolarità nella notifica atti tributari via PEC comportano la nullità, non l'inesistenza, e tale nullità è sanata se l'atto ha raggiunto il suo scopo. La Corte ha chiarito che l'Ente Locale poteva allegare un PDF di un documento cartaceo senza attestazione di conformità. Il secondo motivo, relativo alla contestazione dei valori immobiliari, è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza del ricorso, non avendo il Contribuente fornito gli elementi necessari. La sentenza conferma la validità dell'accertamento.
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