La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 33876/2024, ha rigettato il ricorso di un'indagata per reati legati agli stupefacenti, confermando la legittimità dell'acquisizione di chat criptate tramite un Ordine Europeo di Indagine (OEI). La Corte ha stabilito che l'OEI per ottenere prove già in possesso di un'autorità giudiziaria straniera segue le regole sulla circolazione della prova e non quelle sulla sua formazione. Pertanto, il pubblico ministero può emettere l'OEI senza preventiva autorizzazione del giudice. Vige una presunzione di legittimità dell'operato dell'autorità estera, e spetta alla difesa l'onere di provare specifiche violazioni dei diritti fondamentali.
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