La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, stabilisce un principio fondamentale in materia di accise energia elettrica. A seguito della dichiarazione di incostituzionalità della norma che imponeva l'addizionale provinciale, il consumatore finale ha il diritto di chiedere il rimborso delle somme versate direttamente al proprio fornitore di energia. La Corte chiarisce che la declaratoria di incostituzionalità ha effetto retroattivo, facendo venire meno la causa del pagamento. Di conseguenza, sorge un'azione di ripetizione dell'indebito contro il fornitore, il quale potrà poi rivalersi sullo Stato. Viene così rigettato il ricorso della società fornitrice che sosteneva l'azione dovesse essere diretta contro lo Stato.
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