Il Ricorrente ha impugnato una sentenza della Corte d'Appello, contestando la legittimità del procedimento penale in camera di consiglio e la tardiva presentazione delle conclusioni da parte del Pubblico Ministero. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha chiarito che la procedura in camera di consiglio, senza la partecipazione delle parti, era valida secondo le norme emergenziali COVID-19, a meno che non fosse stata effettivamente disposta la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. Inoltre, il ritardo del Pubblico Ministero nella presentazione delle conclusioni non comporta nullità, non essendo un termine perentorio. Il Ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione alla Cassa delle ammende.
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