Un cittadino, accusato di corruzione per aver promesso appoggio politico a un Sindaco in cambio di un incarico lavorativo, subisce la misura del divieto di dimora. Il Tribunale del Riesame annulla la misura ritenendo non utilizzabili le intercettazioni telefoniche provenienti da un procedimento diverso. Il Procuratore ricorre in Cassazione, sostenendo che i dialoghi registrati costituiscano il corpo del reato. La Suprema Corte rigetta il ricorso, confermando l'inutilizzabilità delle intercettazioni. I giudici chiariscono che le conversazioni registrate non integrano l'intera condotta criminosa, ma ne rappresentano solo frammenti descrittivi. Di conseguenza, l'utilizzabilità delle intercettazioni in un procedimento diverso è esclusa se queste non esauriscono in sé l'accordo corruttivo. Vince l'indagato, che vede confermato l'annullamento della misura cautelare.
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