La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 44181/2023, ha stabilito un principio cruciale in materia di appello sequestro preventivo. Se un giudice accoglie la richiesta del Pubblico Ministero solo in parte, emettendo un sequestro per un importo inferiore a quello domandato, tale provvedimento si considera un rigetto parziale. Di conseguenza, il PM è legittimato a proporre appello per la parte della richiesta che non è stata accolta, in base all'art. 322-bis c.p.p. La Corte ha annullato l'ordinanza di un Tribunale che aveva dichiarato inammissibile tale appello, sottolineando che la sostanza del provvedimento prevale sulla sua forma.
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