L'Agenzia delle Entrate ha contestato a un'azienda la deducibilità dei differenziali negativi derivanti da contratti swap su greggio, escludendoli dal calcolo dell'IRAP. L'azienda sosteneva che, trattandosi di strumenti con finalità di copertura contro l'oscillazione dei prezzi, i relativi costi rientrassero nella gestione caratteristica e fossero quindi deducibili. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Fisco, stabilendo che i contratti derivati swap, anche se stipulati con finalità di copertura, mantengono una natura puramente finanziaria. Di conseguenza, i relativi oneri devono essere iscritti nella voce C del conto economico (proventi e oneri finanziari) e non rilevano ai fini del calcolo del valore della produzione netta. La Corte ha così negato la deducibilità contratti swap IRAP, confermando la legittimità dell'avviso di accertamento.
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