Il calcolo del ROL e la deducibilità degli interessi passivi
La determinazione del reddito societario richiede regole fiscali precise. La deducibilità degli interessi passivi costituisce spesso terreno di scontro tra imprese e Fisco, specialmente per le società che applicano gli standard contabili internazionali. L’Agenzia delle Entrate ha contestato a una società di capitali la parziale indeducibilità degli oneri finanziari per l’anno d’imposta 2011. L’Ufficio ha rettificato il Risultato Operativo Lordo aziendale, sostenendo che i costi di produzione dichiarati non includessero gli ammortamenti e che quindi questi ultimi non potessero incrementare il margine operativo.
La società incorporante ha impugnato l’atto impositivo difendendo l’operato della società incorporata. La contribuente ha dimostrato di adottare i principi contabili internazionali, i quali non impongono lo schema rigido previsto dal codice civile. Per questo motivo, la società ha depositato un dettagliato prospetto di riconciliazione contabile per allineare le voci di bilancio internazionali allo schema civilistico di riferimento.
Le regole applicabili ai soggetti con principi contabili internazionali
L’articolo 96 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi fissa i limiti per la deduzione degli oneri finanziari. La norma stabilisce che l’eccedenza degli interessi passivi rispetto a quelli attivi è deducibile entro il 30 per cento del Risultato Operativo Lordo della gestione caratteristica. Il calcolo standard richiede la differenza tra valore e costi della produzione civilistici, neutralizzando ammortamenti e canoni di locazione finanziaria.
La legge stabilisce una regola specifica per i contribuenti che redigono il bilancio secondo i principi internazionali. Questi soggetti non compilano il conto economico secondo le rigide caselle dell’articolo 2425 del codice civile. La disciplina fiscale prescrive di individuare le voci corrispondenti nella sostanza economica. La prevalenza della sostanza sulla forma guida l’interpretazione contabile, escludendo automatismi puramente formali.
Le contestazioni sul prospetto di raccordo e la deducibilità degli interessi passivi
I giudici tributari dei primi due gradi di giudizio hanno respinto le difese della società. La Commissione Tributaria Regionale ha ignorato le regole specifiche dedicate ai redattori del bilancio internazionale, omettendo la parte della norma che tutela la corrispondenza sostanziale delle poste contabili.
Il collegio regionale ha giudicato il bilancio senza esaminare lo schema di riconciliazione fornito dalla parte privata. L’impresa ha quindi proposto ricorso in Cassazione. La società ha lamentato una motivazione apparente e la mancata applicazione dei criteri corretti per calcolare il margine operativo rilevante ai fini della deduzione fiscale.
Le motivazioni: i principi per la deducibilità degli interessi passivi
La Corte di Cassazione ha accolto le tesi della società contribuente contro l’Amministrazione Finanziaria. I giudici supremi hanno affermato che la verifica del margine operativo non può limitarsi all’apparenza grafica del bilancio internazionale. La Commissione Tributaria ha errato nel cancellare con un omissis la norma di salvaguardia dettata per gli standard internazionali.
La Suprema Corte ha chiarito che il giudice di merito deve valutare obbligatoriamente il prospetto di raccordo contabile depositato dal contribuente. Le imprese non devono redigere un secondo bilancio civilistico, ma possono predisporre uno schema equiparato di riconciliazione tra i due differenti sistemi contabili. L’accertamento deve riscontrare se la sostanza economica degli ammortamenti sia stata correttamente identificata nel computo complessivo.
Le conclusioni: annullamento con rinvio sul tema della deducibilità degli interessi passivi
La Cassazione ha annullato la sentenza d’appello impugnata e ha rinviato la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado. Il giudice di rinvio dovrà riesaminare l’intero quadro probatorio applicando il principio sancito dalla Suprema Corte. Il magistrato tributario dovrà esaminare il prospetto di raccordo prodotto dalla società incorporante per verificare l’effettiva corrispondenza delle voci economiche.
La decisione riafferma una fondamentale tutela per le imprese soggette a standard internazionali, imponendo al Fisco e ai giudici un’analisi contabile concreta e aderente alla realtà aziendale.
Come si calcola il ROL per le societa che usano i principi contabili internazionali?
Le societa che applicano i principi contabili internazionali non sono vincolate allo schema rigido del codice civile. Il calcolo del ROL richiede l’individuazione sostanziale delle voci di conto economico internazionale equivalenti a quelle civilistiche.
Una societa IAS adopter deve redigere un nuovo bilancio civilistico per dedurre gli interessi?
No, la societa non deve redigere un secondo bilancio conforme al codice civile. Risulta sufficiente predisporre uno schema di riconciliazione contabile che equipari le voci del bilancio internazionale allo schema normativo fiscale.
Cosa accade se il giudice tributario ignora il prospetto di riconciliazione contabile?
La sentenza del giudice di merito che omette di esaminare lo schema di riconciliazione contabile e invalida per difetto di motivazione e violazione di legge, comportando la cassazione della pronuncia da parte della Suprema Corte.