La Corte di Cassazione ha confermato l'annullamento di un avviso di accertamento emesso contro una società estera accusata di esterovestizione. L'Amministrazione Finanziaria sosteneva che la società, pur avendo sede legale in uno Stato a fiscalità agevolata, fosse fiscalmente residente in Italia poiché controllata da una capogruppo nazionale. La Suprema Corte ha chiarito che la residenza fiscale dipende dalla sede effettiva, ovvero il luogo dove vengono adottate le decisioni gestionali e dove risiede la struttura operativa. Nel caso analizzato, la presenza di uffici reali, lo svolgimento delle assemblee all'estero e l'autonomia nei rapporti bancari hanno dimostrato la legittimità della sede estera, escludendo la natura fittizia della delocalizzazione.
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