Codatorialità e gruppi d’impresa: i diritti del lavoratore
La questione della codatorialità rappresenta uno dei temi più complessi e attuali del diritto del lavoro moderno, specialmente all’interno di strutture societarie articolate. Quando un lavoratore presta la propria attività per un gruppo di imprese, identificare il reale destinatario della prestazione è fondamentale per garantire le tutele retributive e contributive.
Il caso della gestione promiscua del personale
Il contenzioso nasce dalla richiesta di una lavoratrice, formalmente assunta da una società di servizi, di vedere riconosciuto il proprio rapporto di lavoro con la società capogruppo e altre collegate. La ricorrente sosteneva l’esistenza di un unico centro di imputazione di interessi e una gestione promiscua della manodopera. Inizialmente, i giudici di merito avevano respinto la domanda, ritenendo che una precedente sentenza di reintegra contro il datore formale rendesse definitiva la titolarità del rapporto in capo a quest’ultimo, precludendo azioni contro le altre società.
Il principio di effettività nella codatorialità
La Corte di Cassazione ha ribaltato questo orientamento, focalizzandosi sul concetto di codatorialità. Secondo gli Ermellini, l’inserimento del lavoratore nell’organizzazione economica complessiva del gruppo e la condivisione della prestazione per soddisfare un interesse comune delle diverse società configurano una responsabilità solidale. Non rileva, dunque, solo chi firma il contratto, ma chi esercita effettivamente i poteri direttivi e organizzativi.
Le motivazioni
Le motivazioni della Suprema Corte si fondano sulla distinzione tra datore di lavoro formale e datore di lavoro sostanziale. La Corte chiarisce che la codatorialità presuppone due condizioni: l’esercizio contemporaneo dei poteri datoriali da parte di più soggetti e lo svolgimento della prestazione nell’interesse condiviso di società formalmente distinte. Il fatto che il lavoratore abbia ottenuto un provvedimento favorevole contro il datore formale non costituisce un ostacolo (giudicato ostativo) per agire contro gli altri membri del gruppo. La tutela del credito retributivo e la protezione dal licenziamento devono poter essere azionate verso tutti i soggetti che hanno beneficiato dell’attività lavorativa, in virtù della presunzione di solidarietà prevista dal codice civile.
Le conclusioni
Le conclusioni della Cassazione stabiliscono un principio di garanzia per i lavoratori impiegati in contesti di gruppo. La sentenza afferma che le vicende relative al rapporto formale non incidono sulla possibilità di accertare un rapporto sostanziale plurimo. Questo significa che il lavoratore può sempre richiedere l’accertamento della codatorialità se dimostra che più aziende hanno agito come un unico centro decisionale. La decisione impone alle imprese una maggiore trasparenza nella gestione del personale distaccato o impiegato in commesse infragruppo, per evitare l’insorgere di pesanti responsabilità solidali impreviste.
Cosa succede se lavoro per una società ma ricevo ordini da un’altra azienda del gruppo?
Potrebbe configurarsi un’ipotesi di codatorialità, permettendoti di richiedere il riconoscimento della responsabilità solidale per stipendi e contributi a entrambe le società.
Una causa vinta contro il mio datore formale mi impedisce di agire contro la capogruppo?
No, secondo la Cassazione l’accertamento contro il datore formale non preclude la possibilità di dimostrare che anche altre società del gruppo hanno agito come datori di lavoro effettivi.
Quali sono i requisiti per dimostrare la codatorialità?
Occorre provare che più società esercitano contemporaneamente i poteri datoriali e che la prestazione lavorativa è condivisa per soddisfare un interesse comune del gruppo.