Una lavoratrice ha agito contro un Ente Regionale per ottenere differenze retributive basate su un inquadramento professionale che riteneva dovesse decorrere economicamente dal 1999. La Corte d'Appello ha rigettato la domanda, rilevando che un precedente giudicato aveva già fissato la decorrenza economica al 2005. Inoltre, le norme di salvaguardia nazionali, intervenute dopo la dichiarazione di incostituzionalità di alcune leggi regionali sui concorsi interni, richiedevano un periodo di servizio decennale non maturato nel caso di specie. La Cassazione ha confermato il rigetto, ribadendo l'intangibilità del giudicato e l'insussistenza dei presupposti per la sanatoria degli effetti economici pregressi.
Continua »