Una Lavoratrice ha chiesto la retrodatazione economica del suo inquadramento in una categoria superiore (D3/D5) dal 1999, anziché dal 2005. Aveva partecipato a un concorso interno, poi annullato per incostituzionalità della legge regionale. Successive leggi regionali hanno sanato la sua posizione, riconoscendo l'inquadramento giuridico dal 1999 ma quello economico solo dal 2005, data di sottoscrizione del nuovo contratto. La Corte d'Appello ha negato la retrodatazione economica completa, ritenendo che il diritto alla retribuzione superiore sorgesse solo con l'effettivo svolgimento delle mansioni. La Cassazione ha confermato questa decisione, ribadendo che l'annullamento del concorso e la mancanza di effettivo svolgimento delle mansioni superiori giustificano la decorrenza economica dal 2005.
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