La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 3505/2024, ha ribadito un principio cruciale in materia di cessione di ramo d'azienda dichiarata illegittima. Il caso riguarda una lavoratrice che, dopo la declaratoria di nullità del trasferimento, ha offerto la propria prestazione lavorativa all'originario datore di lavoro (cedente), il quale l'ha rifiutata. La Corte ha confermato che le somme dovute dal datore di lavoro cedente hanno natura retributiva e non risarcitoria. Di conseguenza, lo stipendio percepito dalla lavoratrice presso il datore di lavoro cessionario non può essere detratto, consolidando un orientamento a tutela del lavoratore.
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