Un dirigente medico veterinario ha agito in giudizio contro un'azienda sanitaria a seguito di una riorganizzazione che ha comportato la cessazione dei suoi incarichi di direttore. Sosteneva di aver subito un demansionamento e chiedeva il risarcimento dei danni e il pagamento di differenze retributive. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando le decisioni dei gradi precedenti. La Corte ha stabilito che, nel contesto di una riorganizzazione aziendale, la modifica degli incarichi per la dirigenza sanitaria, che è inquadrata in un ruolo unico, non costituisce automaticamente un demansionamento. Inoltre, ha ritenuto inammissibili i motivi di ricorso volti a una rivalutazione dei fatti e delle prove, confermando la legittimità dell'operato dell'azienda sanitaria.
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