La Corte di Cassazione ha affrontato un complesso caso riguardante differenze retributive richieste da un lavoratore impiegato presso un esercizio commerciale. La Corte d'Appello aveva precedentemente riconosciuto al dipendente somme per oltre 26.000 euro, stabilendo che, in assenza di un contratto scritto che provasse il regime part-time, il rapporto dovesse considerarsi a tempo pieno. Il datore di lavoro ha contestato tale ricostruzione, ma il suo ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetti strutturali nell'esposizione dei motivi. Parallelamente, il ricorso incidentale del lavoratore, che chiedeva danni biologici e il riconoscimento di un licenziamento orale, è stato rigettato: la Corte ha confermato che l'onere di provare il licenziamento verbale spetta al lavoratore e che, nel caso specifico, esisteva una lettera di dimissioni firmata mai disconosciuta.
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