Un lavoratore, trasferito da un ente pubblico a un altro, chiedeva che nel calcolo del suo assegno ad personam, volto a preservare il trattamento economico in godimento, venisse inserita anche la voce variabile relativa alle economie di esercizio. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del lavoratore, confermando che l'assegno ad personam deve comprendere esclusivamente le voci retributive fisse, continuative e non occasionali. Le somme collegate a eventi incerti e variabili, come i risparmi di gestione distribuiti annualmente, non possono essere incluse in questa garanzia di conservazione dello stipendio. Di conseguenza, il lavoratore ha perso la causa ed è stato condannato al pagamento delle spese legali.
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