Un noto esponente politico ha chiesto il risarcimento dei danni per diffamazione contro una società editrice e la direttrice di un settimanale. La causa riguardava una copertina che lo definiva, insieme ad altri parlamentari, "eurofannullone". La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del politico, confermando che l'espressione rientra nel legittimo esercizio del diritto di critica politica. I giudici hanno stabilito che l'epiteto, sebbene pungente, si basava su dati reali circa la scarsa attività parlamentare del ricorrente, caratterizzata da pochissimi interventi e nessuna relazione in diciotto mesi. Di conseguenza, l'espressione rispetta i requisiti di pertinenza, verità dei fatti e continenza formale, escludendo qualsiasi intento puramente diffamatorio o gratuito insulto. Il politico perde definitivamente la causa e deve pagare le spese legali.
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