Un automobilista, dopo un incidente con un cinghiale, si è visto negare il risarcimento in appello. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 31339/2023, ha ribaltato la decisione, stabilendo un principio fondamentale in materia di danni da fauna selvatica. La responsabilità dell'ente pubblico (in questo caso la Regione) va inquadrata nell'art. 2052 c.c. (responsabilità per danno cagionato da animali), che prevede una presunzione di colpa a carico dell'ente. Inoltre, la Corte ha chiarito che invocare tale norma per la prima volta in appello non costituisce una domanda nuova, ma una mera specificazione giuridica del fatto, sempre ammissibile.
Continua »