Una parte, erede del credito risarcitorio di una vittima di un incidente stradale, aveva impugnato in Cassazione la sentenza che riconosceva un concorso di colpa e liquidava un danno parziale. Tuttavia, prima della decisione, la stessa parte ha presentato una formale rinuncia al ricorso. La Corte di Cassazione ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio per rinuncia, senza esaminare i motivi dell'appello. La sentenza ha inoltre stabilito un importante principio: in caso di rinuncia, non si applica la sanzione del raddoppio del contributo unificato, prevista solo per i ricorsi respinti o inammissibili. La precedente sentenza di merito è così diventata definitiva.
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