Una condomina ha citato in giudizio il proprio condominio chiedendo il risarcimento per i danni subiti a causa del distacco intonaco che l'aveva colpita mentre si trovava sul proprio balcone. Sia il Tribunale che la Corte d'Appello hanno rigettato la domanda, accertando che i detriti non provenivano dalla facciata condominiale, bensì dal sottobalcone della proprietà privata sovrastante. La Corte di Cassazione ha confermato tali decisioni, ribadendo che, in mancanza di prova sulla provenienza del danno dalle parti comuni, il condominio non può essere ritenuto responsabile ai sensi dell'art. 2051 c.c.
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