La proprietaria di un terreno posto a livello inferiore cita in giudizio la vicina del terreno sovrastante chiedendo la ricostruzione muro di contenimento crollato, sostenendo che il cedimento sia stato causato dal mancato deflusso delle acque piovane. La vicina contesta la pretesa, dimostrando che il dislivello era artificiale, creato da scavi svolti nel terreno inferiore, e che il muro sorgeva interamente nella proprietà sottostante. La Corte di Cassazione stabilisce che la regola della ripartizione delle spese prevista dall'articolo 887 del codice civile non si applica quando il dislivello è creato artificialmente dal proprietario del terreno inferiore. Chi esegue lo scavo ed edifica la barriera sul proprio fondo risponde del suo crollo ai sensi degli articoli 2051 e 2053 del codice civile. La Corte rigetta il ricorso della proprietaria del fondo inferiore, condannandola a ricostruire la struttura a proprie spese.
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