Un committente ha stipulato un contratto con un cantiere navale per la costruzione di una motobarca. Dopo aver pagato una rata basata sulla certificazione di completamento dello scafo rilasciata da un ente di certificazione, i lavori si sono interrotti. Il committente ha quindi citato in giudizio l'ente chiedendo il risarcimento dei danni per responsabilità extracontrattuale, sostenendo che la certificazione fosse falsa. La Corte d'Appello ha rigettato la domanda, rilevando che, secondo i criteri dell'ingegneristica navale, lo scafo era effettivamente completato. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, rigettando il ricorso del committente. I giudici hanno chiarito che l'ente ha certificato correttamente lo stato oggettivo dell'opera in base agli standard tecnici del settore, escludendo qualsiasi condotta dolosa o colposa. Il committente perde la causa e deve pagare le spese di giudizio.
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