Una società di factoring, cessionaria di un presunto credito vantato da una casa di cura verso un'università pubblica, ha richiesto il pagamento del corrispettivo contrattuale o, in subordine, l'indennizzo per ingiustificato arricchimento. I giudici di merito hanno rigettato la domanda poiché l'università non aveva mai autorizzato per iscritto il subentro della società cedente nel contratto originario. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione, ribadendo che i contratti con la Pubblica Amministrazione richiedono tassativamente la forma scritta, escludendo comportamenti taciti. Di conseguenza, mancando il subentro formale, la cedente non era titolare di alcun credito né della relativa azione di ingiustificato arricchimento, rendendo la cessione del credito del tutto inefficace nei confronti dell'ente pubblico.
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