Un'impresa esegue lavori per un Comune, ma il contratto viene dichiarato nullo per mancanza del preventivo impegno di spesa e della copertura finanziaria. La Corte d'Appello rigetta la domanda di pagamento dell'impresa. Quest'ultima ricorre in Cassazione, lamentando anche il mancato esame della richiesta subordinata di indennizzo per ingiustificato arricchimento. La Cassazione rigetta il ricorso, confermando la nullità del contratto pubblico. La Corte stabilisce che la mancanza di copertura finanziaria determina la nullità del contratto pubblico, escludendo l'affidamento incolpevole del privato. Inoltre, la domanda subordinata di indennizzo si considera rinunciata se non viene riproposta in appello in modo specifico, non bastando un generico richiamo alle difese del primo grado. L'impresa perde la causa e deve pagare le spese legali.
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