La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 5480/2024, ha stabilito un importante principio in materia di contratti con la Pubblica Amministrazione. Il caso riguardava una società fallita che aveva fornito servizi a un Comune in base a un contratto nullo per difetto di forma scritta. La Corte ha chiarito che, sebbene il contratto fosse invalido, la presenza di un regolare impegno di spesa da parte dell'ente impedisce di configurare una responsabilità diretta del funzionario. Di conseguenza, il fornitore può esperire l'azione di indebito arricchimento direttamente nei confronti del Comune, poiché manca un'altra azione specifica per ottenere il proprio compenso. La sentenza cassa la decisione della Corte d'Appello che aveva erroneamente negato tale possibilità.
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