La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, ha respinto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, confermando il diritto di un lavoratore dipendente a ottenere il rimborso Irpef per gli anni 1990-1992. Il caso riguarda le agevolazioni fiscali per le vittime del terremoto in Sicilia del 1990. La Corte ha stabilito che il diritto al rimborso sisma 1990 spetta al lavoratore (sostituito) e non al datore di lavoro (sostituto d'imposta), e che la domanda, presentata nel 2008, era tempestiva in quanto il termine di decadenza decorreva dal 1° marzo 2008, come stabilito da una specifica norma di interpretazione autentica.
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