La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 28389/2024, ha rigettato il ricorso di un imputato il cui appello era stato dichiarato inammissibile. Il motivo dell'inammissibilità era la mancata presentazione, insieme all'atto di impugnazione, di una nuova dichiarazione o elezione di domicilio, come richiesto dall'art. 581, comma 1-ter, c.p.p. introdotto dalla Riforma Cartabia. La Corte ha stabilito che la precedente elezione di domicilio non è più valida per il grado di appello e che il nuovo adempimento non è una formalità irragionevole, ma una condizione necessaria per garantire la certezza della conoscenza del processo da parte dell'imputato, senza violare il diritto di difesa. Di conseguenza, il mancato deposito della nuova elezione di domicilio appello comporta l'inammissibilità del gravame.
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