Una società committente si opponeva al pagamento richiesto da un subvettore, sostenendo che il contratto principale fosse un appalto di servizi e non di trasporto. La Corte d'Appello ha respinto questa tesi, chiarendo che ai fini dell'applicazione dell'azione diretta del subvettore, prevale la natura sostanziale della prestazione. Se l'attività principale è il trasporto, il committente è obbligato a pagare il subvettore anche se il vettore principale è fallito. La sentenza ha però annullato la condanna per lite temeraria, ritenendo legittima la difesa basata su un'interpretazione legale, sebbene non accolta.
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