Un creditore, fornitore di carburante, chiedeva l'ammissione al passivo del fallimento di una società di autotrasporti. Il tribunale rigettava la domanda, negando l'opponibilità delle scritture contabili al curatore, considerato terzo. La Cassazione cassa la decisione, stabilendo che se il curatore riassume un giudizio pendente (nel caso, un'opposizione a decreto ingiuntivo), subentra nella stessa posizione processuale della società fallita. Di conseguenza, vige l'opponibilità delle scritture contabili come prova tra imprenditori.
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