Un imprenditore realizza una cessione fittizia di quote societarie, intestandole a una donna e nominandola amministratrice a sua insaputa. L'operazione avviene davanti a un notaio utilizzando la carta d'identità della vittima, ma con una fotografia diversa. La donna, scoperta la frode, sporge denuncia per sostituzione di persona. La Corte di Cassazione ha confermato la condanna dell'imprenditore, ritenendo il suo ricorso inammissibile. I giudici hanno stabilito che la discrepanza fotografica e la denuncia della vittima erano prove sufficienti per dimostrare la natura fittizia dell'atto, senza necessità di ulteriori valutazioni.
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