Il caso riguarda un automobilista che, dopo aver tamponato un'auto in sosta, ha tentato la fuga. Gli agenti di polizia, allertati dai presenti, lo hanno rintracciato con evidenti segni di alterazione alcolica. Di fronte alla richiesta di sottoporsi all'esame, l'uomo ha opposto un netto rifiuto dell'alcoltest. La Cassazione ha confermato la condanna, stabilendo due importanti principi: le informazioni raccolte nell'immediatezza dai passanti sono utilizzabili in tribunale e, in caso di rifiuto dell'alcoltest, non sussiste l'obbligo di avvisare il conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
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