Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza dei Motivi Specifici
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 43035/2023, ha offerto un’importante lezione sulla tecnica redazionale dei ricorsi, dichiarando un ricorso inammissibile per la sua genericità e la mera ripetizione di argomenti già trattati. Questo caso, riguardante una condanna per bancarotta fraudolenta, evidenzia come la non specificità delle censure possa precludere l’esame nel merito da parte della Suprema Corte.
Il Contesto del Caso Giudiziario
Un imprenditore è stato condannato in primo e secondo grado per il reato di bancarotta fraudolenta, in concorso con altri soggetti. La Corte di Appello di Milano aveva confermato la sentenza del Tribunale di Pavia, che lo riteneva responsabile ai sensi degli artt. 110 c.p. e 216, 223 della Legge Fallimentare, condannandolo alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione, con la concessione delle attenuanti generiche.
Contro questa decisione, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a diversi motivi volti a smontare l’impianto accusatorio e la decisione dei giudici di merito.
Analisi dei Motivi di Ricorso dell’Imputato
Il ricorrente ha basato la sua difesa su quattro principali motivi, contestando diversi aspetti della sentenza impugnata:
- Vizio di Motivazione: Si lamentava un errore nella valutazione delle prove, in violazione dell’art. 192 del codice di procedura penale.
- Violazione di Norme Processuali: Veniva dedotta l’inutilizzabilità di alcune prove, in riferimento all’art. 195 del codice di procedura penale.
- Erronea Applicazione della Legge Penale (1): Si sosteneva che il fatto storico fosse stato erroneamente qualificato come bancarotta fraudolenta, chiedendo una riqualificazione nel reato meno grave di bancarotta semplice (art. 217 n. 4 l.f.), con conseguente prescrizione.
- Erronea Applicazione della Legge Penale (2): In subordine, si chiedeva la riqualificazione del fatto in bancarotta fraudolenta preferenziale (art. 216 comma 2 l.f.), anch’essa con probabile estinzione per prescrizione.
Nonostante l’articolazione formale, la Corte di Cassazione ha ritenuto che nessuno di questi motivi fosse meritevole di accoglimento, definendo il ricorso inammissibile.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha bocciato il ricorso su tutta la linea, evidenziando difetti strutturali che ne hanno impedito l’analisi nel merito. Secondo i giudici, i motivi erano:
- Mera Ripetizione: Le censure non erano altro che una “pedissequa reiterazione” di quelle già sollevate e puntualmente respinte dalla Corte di Appello. Un ricorso in Cassazione deve contenere una critica argomentata e specifica alla sentenza di secondo grado, non un semplice riproporre le stesse difese.
- Apparenti e Non Specifici: I motivi erano solo apparentemente specifici. Si limitavano a estrapolare singoli elementi (come la dichiarazione di un testimone) senza spiegare in che modo questi potessero concretamente minare la tenuta logica della decisione impugnata. Mancava, in altre parole, quella funzione tipica di critica che deve caratterizzare il ricorso per legittimità.
- Genericità: In particolare, il terzo e il quarto motivo, relativi alla riqualificazione del reato, sono stati giudicati troppo generici per essere presi in considerazione.
La Corte ha quindi ribadito un principio fondamentale: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si può ridiscutere il fatto, ma un controllo di legittimità sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione della sentenza precedente. Un ricorso che non si attiene a questi canoni è destinato all’inammissibilità.
Le Conclusioni
La decisione in commento è un monito per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione. Non è sufficiente elencare presunte violazioni di legge; è indispensabile costruire un’argomentazione critica, specifica e pertinente, che si confronti direttamente con le ragioni della sentenza che si intende impugnare. La semplice riproposizione di doglianze già esaminate e respinte in appello equivale a un ricorso destinato al fallimento. La conseguenza, come in questo caso, non è solo la conferma della condanna, ma anche l’aggiunta di una sanzione pecuniaria a carico del ricorrente.
Perché il ricorso presentato alla Corte di Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano una semplice e letterale ripetizione (pedissequa reiterazione) di quelli già dedotti in appello e respinti dalla corte di merito. Inoltre, sono stati ritenuti non specifici, apparenti e generici, in quanto non svolgevano una critica argomentata contro la sentenza impugnata.
Qual era il reato per cui l’imputato era stato condannato nei gradi di merito?
L’imputato era stato condannato per il reato di bancarotta fraudolenta in concorso, ai sensi degli articoli 110 del codice penale, 216 n. 1 e 223 della Legge Fallimentare.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.