Un imprenditore, condannato per reati fiscali, ha ottenuto la sospensione condizionale della pena. La Corte d'Appello, pur indicando in motivazione di voler revocare la condizione del pagamento del debito erariale, ha confermato in dispositivo la sentenza di primo grado. La Cassazione ha risolto la contraddizione, affermando la prevalenza della motivazione sul dispositivo e annullando la sentenza nella parte relativa alla condizione, rendendo così la sospensione non condizionata.
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