Una sentenza analizza un caso di vizio della fornitura di calzature, dove l'acquirente contestava difetti a un modello specifico. Il Tribunale, qualificando il rapporto come appalto e non vendita, ha riconosciuto un difetto parziale, accordando una riduzione del prezzo solo sulla parte di merce difettosa. Ha inoltre concesso un risarcimento per il danno reputazionale liquidato in via equitativa, ma ha respinto la richiesta di risarcimento per lucro cessante per mancanza di prove adeguate. La decisione finale bilancia il diritto del fornitore al pagamento con il diritto dell'acquirente a un prodotto conforme, operando una compensazione tra i rispettivi crediti.
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