La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate contro un agente di commercio, stabilendo principi chiari sull'onere della prova in materia di operazioni contestate come inesistenti. La Corte ha chiarito che le dichiarazioni di terzi, che negano di riconoscere le firme su schede carburante, costituiscono meri indizi e non sono sufficienti, da sole, a invertire l'onere della prova a carico del contribuente. L'Amministrazione Finanziaria deve fornire elementi ulteriori, gravi, precisi e concordanti per dimostrare la fittizietà dei costi.
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